Che cosa è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - RITA?
La legge di bilancio per il 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018 ha introdotto, tramite l’integrale revisione del comma 4 dell’art. 11 del D.lgs. n.252/2005, una nuova tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (di seguito RITA).
La RITA, pertanto, è una rendita temporanea che può essere richiesta utilizzando in tutto o in parte il montante maturato presso il fondo pensione dal lavoratore e che verrà percepita sino al raggiungimento dell’età legale di pensionamento.
La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Per poter accedere alla RITA:
1° Caso:
2° Caso: